Arrivano le nuove regole per i terremotati che beneficiano del Contributo Autonoma Sistemazione (Cas). Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, infatti, ha firmato l’Ordinanza che ridefinisce i criteri per la concessione del Contributo di Autonoma Sistemazione destinato ai nuclei familiari che permangono in una condizione di disagio abitativo a distanza di oltre tre anni dagli eventi sismici iniziati nell’agosto del 2016.
Le novità. In merito al contributo di autonoma sistemazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, i percettori dovranno presentare ai Comuni interessati una dichiarazione in cui si attesti la permanenza del diritto al beneficio. In particolare la dichiarazione dovrà prevedere:
Tutti coloro che non presenteranno la dichiarazione o che non dovessero possedere i requisiti previsti dall’ordinanza decadranno dal contributo di autonoma sistemazione.
L’ordinanza prevede, inoltre, che qualora entro dodici mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale venga stipulato un contratto di compravendita di un’unità immobiliare, i Comuni riconoscono un contributo forfettario mensile in sostituzione del contributo per l’autonoma sistemazione per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari, o 3 anni per i proprietari, nella misura pari alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilità “B” o “C” o al 100% dell’importo del contributo qualora il fabbricato danneggiato dal sisma abbia conseguito un esito “E” o “F” o sia ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione.
Gli inquilini. I nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano stabilmente con regolare contratto di locazione o comodato in una abitazione oggetto di ordinanza di sgombero e che abbiano trovato sistemazione in altra unità immobiliare tramite contratto di locazione o comodato, dovranno allegare l’autocertificazione del proprietario di aver depositato domanda di contributo di ricostruzione con la contestuale prosecuzione delle medesime condizioni del rapporto in essere prima degli eventi sismici del 2016.
In caso di assenza di domanda di ricostruzione del proprietario, i Comuni riconoscono ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l’autonoma sistemazione un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell’evento sismico, per il godimento dell’abitazione inagibile, comunque nella misura massima di 600 euro mensili.
Qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i Comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Le eccezioni. Queste disposizioni non si applicano ai nuclei familiari che dichiarino la documentabile perdita, per effetto del sisma, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione Isee dell’anno corrente e quella dell’anno precedente all’evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il Cas.
Anche i soggetti alloggiati presso strutture ricettive e nei container abitativi collettivi sono tenuti a presentare la dichiarazione richiesta dall’ordinanza di Protezione civile per la concessione del Cas. Decadono dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro che entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza non rendono la dichiarazione o non possiedono i requisiti previsti.
Fatta salva la possibilità di richiedere il Cas, l’assistenza presso strutture ricettive e presso i container abitativi collettivi è assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di assegnazione di una Sae o di un’unità immobiliare di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 8/2017 o di unità abitative realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile e per il tempo strettamente necessario. I termini di permanenza nelle strutture ricettive e nei container abitativi potranno essere eccezionalmente prorogati per il periodo necessario ad ultimare l’anno scolastico e nell’ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel Comune di provenienza.