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Cronaca

Malattia e visita fiscale: in quali casi si può ottenere l’esonero? Cosa è bene sapere

La visita fiscale può essere bloccata in alcuni casi specifici legati a necessità del lavoratore, ecco come funziona e quando si può.

Quando si sta male ci si reca dal proprio medico curante, il quale valuta l’effettivo stato di salute e, se necessario, emette certificato medico che consente – per tutta la durata dello stesso – di non recarsi al lavoro. Il lavoratore è tenuto, anzitutto, a controllare i dati riportati sul documento, in particolar modo il domicilio, ma non solo. Infatti, bisogna che lo stesso trasmetta il PUC, il numero di protocollo univoco del certificato, alle risorse umane della propria azienda o, per tramite, al datore di lavoro.

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Possibile anche inviare direttamente la copia al datore stesso tramite mail. Dopodiché è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità. Il medico, d’altro canto, trasmette all’INPS il certificato telematico di malattia. Sia INPS che datore di lavoro possono richiedere di inviare presso il domicilio del lavoratore visita fiscale negli orari delle visite fiscali. Questi ultimi devono essere rispettati, giorni festivi compresi.

La reperibilità è un obbligo, non un’opzione, secondo dal decreto legislativo n. 206/2017 (Riforma Madia). Chi è assente durante le fasce di reperibilità rischia sanzione o direttamente il licenziamento. Per i dipendenti pubblici e per quelli privati bisogna rispettare tali fasce di reperibilità: 10:00/12:00 di mattina e 17:00/19:00 di pomeriggio, 7 giorni su 7 e festivi compresi, ovviamente. Le visite fiscali possono essere anche molteplici, non è detto quindi, che il datore di lavoro o l’INPS non possano inviare molteplici visite, anche a distanza di ore.

Ecco quando si è esentati dalla visita fiscale e dalla reperibilità nelle fasce stabilite

Le sanzioni previste per le visite fiscali, quando il lavoratore non è reperibile presso il proprio domicilio, possono essere diverse. Per quanto riguarda la possibilità di non reperibilità nelle fasce stabilite dalla legge si può essere esentati per stati patologici connessi o sottesi alla condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore alla percentuale di 67. Non solo, anche in presenza di terapie salvavita per la cura delle patologie gravi. In casi di ansia o depressione il lavoratore può essere esonerato al rispetto delle fasce orarie di reperibilità visita fiscale, quando sia appurato che l’aria aperta giovi alla terapia.

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Ovviamente si aggiungono tutte quelle condizioni in cui sia necessario effettuare accertamenti specialistici presso strutture private o pubbliche, così per cause di forza maggiore. Questo può portare alla decurtazione della totalità di indennità di malattia per i primi 10 giorni e della metà per le successive giornate. Ovviamente, in caso di visita fiscale mancata, il lavoratore ha di tempo 10 giorni di tempo per esporre giustificativo che riporti le motivazioni d’assenza dal domicilio durante malattia. Ovviamente, quando il medico inviato da INPS o dal datore di lavoro non trova il lavoratore a casa produce un verbale che riporta la mancata presenza del lavoratore presso il domicilio indicato che poi invia all’INPS e al datore di lavoro, il quale potrebbe predisporre un procedimento disciplinare contro il lavoratore stesso.