SAN BENEDETTO -Il Sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un’ordinanza con cui si stabilisce che su tutte le spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto proseguano le limitazioni di utilizzo nei termini previsti dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, per limitare temporaneamente l’utilizzo delle spiagge libere comunali, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica covid-19.
L’ORDINANZA: Originale
Ordinanza Sindacale
N. 34 data 28/05/2020
Classifica VI.11 Oggetto: MISURE VOLTE A LIMITARE TEMPORANEAMENTE L’UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
IL SINDACO
VISTA E RICHIAMATA, in relazione all’emergenza sanitaria SARS-Covid 19, la seguente normativa nazionale:
– la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, intitolato “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– i successivi DPCM del 1 e dell’8 marzo, entrambi rubricati “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
– il DPCM 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
– il DPCM 11 marzo 2020, con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
– il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” e il decreto-legge n. 19, emanato lo stesso 17 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– il DPCM 1 aprile 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
– il DPCM 26 aprile 2020, intitolato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;
– il DPCM 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1 lettera mm) e il successivo DPCM 18 maggio 2020;
– il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, intitolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” denominato Decreto Rilancio;
LETTI, anche con particolare riferimento agli aspetti sanitari:
VISTI, per quanto riguarda la normativa della Regione Marche, tra gli altri:
– i decreti del presidente della Giunta Regionale n.142 -143 del 30 aprile 2020 e n. 147 del 6 maggio 2020, quest’ultimo avente ad oggetto “D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche”;
– la delibera di Giunta Regionale n. 494 del 27/04/2020, con particolare riferimento all’allegato 1, paragrafo C, comma 2, ove, ritenuta necessaria la posticipazione dell’avvio della stagione balneare per l’emergenza sanitaria in corso, viene previsto che “La stagione balneare 2020 per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali avrà inizio il 29 maggio 2020 e terminerà l’11 ottobre 2020”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 564 del 11/05/2020, avente ad oggetto “Linee Guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive, negli stabilimenti balneari e spiagge libere” e la delibera di Giunta Regionale n. 568 del 15/05/2020, che ha modificato la D.G.R. n. 564/2020, sostituendo l’allegato C, che norma proprio gli stabilimenti balneari e le spiagge libere;
– la delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15 maggio 2020 “DGR.565/2020 – Conferma protocolli ed integrazione facoltativa – Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona – INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020;
TENUTO CONTO che, con Decreto del Presidente della Giunta regionale Marche n. 153 del 16 maggio 2020, recante Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di turismo, è stato disposto:
– all’articolo 4 che “A far data dal 29/05/2020 è consentito l’esercizio dell’attività degli stabilimenti balneari (art.30 comma 2 l.r. 9/2006)”,
– all’articolo 5 che: “Le attività di cui ai precedenti articoli, comprese le strutture alberghiere (codice ateco 55.1), dovranno essere espletate esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19 e in coerenza con le linee guida approvate con DGR n.564 del 11/05/2020 – “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” e con DGR n.565 del 11/05/2020 “protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” così come integrati dalle DGR n.568 del 15/05/2020 e DGR n. 569 del 15/05/2020”;
PRESO ATTO di quanto disposto e disciplinato nell’allegato C – aggiornamento alla DGR Marche n. 564 dell’11/05/2020 recante approvazione delle LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE STRUTTURE RICETTIVE, STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE-aggiornamento n. 568 del 15.5.2020 (allegato in versione integrale al presente documento) con specifico riferimento per le spiagge libere, di seguito testualmente riprodotto:
EVIDENZIATO che, nel medesimo allegato C della D.G.R. n. 568 del 15.5.2020, vengono descritti i seguenti “COMPORTAMENTI IGIENICO-SANITARI DA ADOTTARE DA PARTE DEI BAGNANTI”, che dovranno essere rispettati anche ai fruitori delle spiagge libere:
“Obbligo di non accedere all’area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
LETTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, che prevede testualmente quanto segue:
“Art. 1 “Dalle ore 00:00 del 4 maggio 2020 sono consentite le passeggiate, svolte in maniera individuale, sulle spiagge, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID 19. Sono vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile.
Art. 2 La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 4 maggio 2020.
A decorrere da tale data è revocato l’art. della propria ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020.
Art. 3 Le violazioni avverso la presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa della somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.l. 19/2020”;
TENUTO CONTO dell’esigenza di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio comunale, ma con particolare riferimento alle spiagge libere di propria competenza, in aderenza alle citate Linee Guida Regionali, approvate con la D.G.R. n. 568 del 15.5.2020, all’allegato C;
VALUTATA, a titolo precauzionale, l’opportunità di proseguire la limitazione dell’utilizzo delle spiagge libere comunali, nei termini che erano stati previsti dalla citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, e, pertanto, consentire le passeggiate, svolte in maniera individuale, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID 19, vietando gli assembramenti e le soste sull’arenile, anche oltre il termine del 29 maggio 2020;
EVIDENZIATO che tale limitazione della libertà personale è finalizzata a tutelare prioritariamente la salute della cittadinanza, senza tuttavia arrivare a limitarne la libertà di locomozione, ed è strettamente limitata nel tempo, fino al 7 giugno 2020, salva la necessità od opportunità di variare tale termine, nelle more dell’organizzazione di servizi e attrezzature adeguati, volti a consentire una fruizione più piena delle spiagge libere stesse;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L e rilevata, pertanto, la propria competenza;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) che su tutte le spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto proseguano le limitazioni nel loro utilizzo, nei termini che erano stati previsti dalla citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, e, pertanto, siano consentite le passeggiate, svolte in maniera individuale, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID 19, mentre restano vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile, anche oltre il termine del 29 maggio 2020, fino al 7 giugno p.v., salva la necessità od opportunità di variare tale termine, nelle more dell’organizzazione di servizi e attrezzature adeguati, volti a consentire una fruizione più piena delle spiagge libere stesse;
2) L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data del 29 maggio ed ha validità fino al 7 giugno p.v., salvo nuovo provvedimento, anche in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico, delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali e delle tempistiche relative all’organizzazione dei suddetti servizi e attrezzature, indispensabili per consentire prima possibile una fruizione più completa e soddisfacente delle spiagge libere stesse;
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, che richiama l’art. 4, comma 1 del d.l. 19 del 25/03/2020, nonché ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e del D.Lgs n. 4/2012.