Come si prospetta la stagione estiva 2020? Dopo l’incontro avvenuto ieri tra il Governo e le Regioni e il raggiungimento di un accordo sui protocolli per la Fase 2, per la riapertura delle attività, ecco la delibera della Regione Marche, per le attività balneari e le spiagge libere: ingresso e uscita con mascherina, ombrelloni a 10,5.
La delibera regionale è la numero DGR568_20D.G.R. n.564 11 maggio 2020
“LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREVENZIONE,GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE
STRUTTURE RICETTIVE, STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE –
Modifica Allegato C
Il documento rappresenta una linea guida rivolta alle imprese turistiche chegestiscono stabilimenti balneari al fine di indicare le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale dello stabilimento e
permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
Le presenti linee guida saranno aggiornate, integrate o modificate sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.
Le misure proposte nel presente documento sono valutate da ogni singola impresa al fine di adattarle alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale con un proprio piano aziendale di controllo del contagio che metta in atto le presenti indicazioni.
Le presenti linee guide possono costituire un riferimento ai fini dell’integrazione del DVR (documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. n.81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L’impresa titolare dello stabilimento balneare provvede a formare ed informare il proprio
personale tramite momenti formativi interni che includano le presenti linee guida e le
procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus
responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze
operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee
guida.
Tutti i dipendenti dell’azienda e i collaboratori devono essere dotati di un
tesserino/elemento di riconoscimento (es. maglietta staff o altro) esposto e visibile in
modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
Il DPCM 26/4/2020 allegato 6 prevede l’affissione di appositi dépliant informativi all’ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili (citati successivamente in “Comunicazione”)
SCREENING TEST DEL PERSONALE E DOTAZIONI
Ai sensi del DPCM 26/4/2020 allegato 6 punto 2, il titolare dello stabilimento balneare può
disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della azienda, la misurazione
della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo e in caso di febbre (superiore
e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria non potranno iniziare l’attività lavorativa e dovranno
contattare immediatamente il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti,
disinfettante, etc.) ed è obbligato all’adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i
bagnanti e attività a rischio (es. contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di
formazione di aerosol durante la disinfezione);
ACCESSO DEI FORNITORI NELLO STABILIMENTO BALNEARE
Per l’accesso dei fornitori nell’area dello stabilimento balneare è necessario osservare le
regole che prevedano il rispetto del distanziamento sociale e altre misure di prevenzione. Il
principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è
rappresentato dal punto 3 dell’allegato 6 DPCM 26/4/2020.
COMUNICAZIONE
È necessario predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle
disposizioni da rispettare all’interno dello stabilimento balneare.
Tra gli strumenti di comunicazione, è raccomandata l’affissione di documenti e poster in
posizione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (distanze sociali, lavaggio
delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all’interno dello stabilimento e
nei vari ambienti, obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre di oltre 37.5°
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia sia per i clienti che per il
personale.
Oltre alle comunicazioni sopra descritte il cliente verrà informato al fine di poter scaricare e
utilizzare la APP “Immuni” anche usufruendo del servizio di Wifi Regionale gratuito.
ACCESSO ALLO STABILIMENTO
È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di
prevenire assembramenti.
Gli utenti debbono indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento
della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento.
La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve
essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove
necessario, la segnatura della distanza di 1 metro sulle parti comuni e i camminamenti con
maggior passaggio e afflusso di clienti.
La disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve garantire in ogni
circostanza il distanziamento sociale di almeno 1 mt.
Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di
dispositivi di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in
arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate
all’interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi.
Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote si consiglia di incentivare
i clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o
mediante pagamento anticipato con bonifico.
LA DISTANZA TRA GLI OMBRELLONI
Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale all’interno dello stabilimento balneare,
le distanze minime tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia in deroga all’attuale
regolamento Regionale n.2/2004 art.4 lett.f) sono modificate come segue:
La distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file deve in ogni caso garantire una
superficie minima ad ombrellone di mq 10,5 a paletto.
È consentita la possibilità di posizionare gli ombrelloni con distanza minima di 4,60 metri
nella stessa fila e 3 metri tra le file per consentire, in caso di superamento delle condizioni
critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale specifico provvedimento,
l’inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza minima di m.2.30 nella stessa fila.
In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di
distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni; la misura
minima di 1 metro va garantita come distanza minima tra la proiezione di un sistema di
ombreggio e l’altro.
Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone quali sdraio, seggiola,
lettino etc. potranno essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con
le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri.
Sotto gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’obbligo è derogato per i soli membri del
medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione).
DISTANZIAMENTO DEI LETTINI IN SPIAGGIA
Fermo restando l’obbligo di rispetto della fascia di mt. 5 dal bagnasciuga, i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno mt.2 l’uno dall’altro. L’obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione).
ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA
Le attività ludico sportive potranno essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e comunque assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale.
Il titolare dello stabilimento valuterà le modalità corrette per consentire le attività ovvero il
divieto delle medesime.
Le aree gioco bambini potranno essere allestite e utilizzate solo assicurando la vigilanza al
rispetto delle norme di distanziamento in vigore.
L’utilizzo delle piscine eventualmente presenti all’interno degli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell’area di accesso che all’interno della vasca.
L’accesso alla piscina dovrà essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone.
Ai bordi della piscina, per garantire il distanziamento sociale è preferibile che sia consentito il posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di proprietà.
Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali.
La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ai mt. 2.
L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.
In particolare per le piscine, si prescrive la massima attenzione per:
• Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento
acqua;
• Conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e
microbiologiche previste;
• Verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua;
Sono altresì limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei
bagnanti che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle
distanze interpersonali di almeno 1 metro.
Derogando al piano spiagge, le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per
bambini o altre situazioni non utilizzabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno
provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento quali
zone ombreggianti, posa ombrelloni, tavoli, etc.. attraverso una comunicazione al Comune
territorialmente competente.
Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine dovranno
comunque seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.
Per quanto riguarda le attività svolte in mare aperto (ad es. wind-surf, attività subacquea,
balneazione da natanti) in linea generale non presentano a priori rischi significativi rispetto
a COVID-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni
di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la disinfezione delle
attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del
windsurf, etc).
ACCESSO ALL’AREA DI BALNEAZIONE
L’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza
mai derogare alle distanze consentite.
Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” dovrà essere impiegato esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l’utenza sull’obbligo di garantire il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana inmare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio dovranno essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell’emergenza Covid-19. Anche nella fase di accesso al mare dovrà essere prevista, ove opportuno, una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto.
PULIZIA E DISINFEZIONE.
E’ necessario garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti
delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.
E’ inoltre fatto obbligo di provvedere alla pulizia con acqua e detergenti comuni e alla
disinfezione. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo
pulizia e, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, etanolo al
70% (Circolare del Ministero della salute n.005443 del 22/02/2020), delle attrezzature in
dotazione quali sedie, sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente.
Deve essere assicurata più volte durante la giornata, una pulizia accurata e frequente dei
servizi igienici comuni in relazione alla quantità di flusso di accesso e disinfezione a fine
giornata.
In ogni caso per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.
Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno
2,00 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
È consigliata la limitazione dell’utilizzo di strutture (es. cabine docce singole, spogliatoi) per
le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui.
E’ inoltre necessario assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre
attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone.
All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti
una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima
dell’utilizzo dei servizi e all’uscita, con l’utilizzo di appositi dispenser collocati in punti
facilmente individuabili.
Per le cabine è vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo
familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o ricettiva prevedendo
un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.
CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI
Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare avranno cura di sensibilizzare e
richiamare, ove necessario, i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle
presenti linee guida in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle
norme di distanziamento sociale.
Il titolare dovrà prevedere le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per
evitare l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.
Va inoltre pianificata l’eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali
interdizione della balneazione a seguito di osservazione di reflui in mare, interdizione
dell’accesso in caso di eventi a rischio di esposizione al virus anche in accordo con le
autorità di pubblica sicurezza.
Sono comunque vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende
collettive, etc..) che favoriscano assembramenti di persone.
COMPORTAMENTI IGIENICO-SANITARI DA ADOTTARE DA PARTE DEI BAGNANTI
Obbligo di non accedere all’area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento
di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai
37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività
sull’arenile e scogliere, e nel corso della balneazione;
Coloro che passeggiano lungo la battigia dovranno avere cura di osservare le misure di
distanziamento fisico e limitare lo stanziamento;
Rispetto del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e
servizi igienici;
Utilizzo dei lettini e delle sedie sdraio apponendo un telo da mare personale;
Lavaggio dei teli (asciugamano da mare) frequentemente, almeno a 60°C;
Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle
mani anche dei bambini;
Obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di
mani e viso;
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in
prossimità della battigia);
Controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei
bambini.
RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLO STABILIMENTO
Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei
comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente
responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.
SERVIZI BAR E RISTORAZIONE
I Servizi di Bar e di Ristorazione forniti nell’ambito dello stabilimento balneare devono
svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le
disposizioni specifiche per la categoria.
In caso di consumo di bevande o pasti sotto l’ombrellone/gazebo, dovranno essere
osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza.
Potrà essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi
informatici e consegna diretta all’ombrellone.
CONCESSIONE TEMPORANEA DI FASCE DI SPIAGGE LIBERE
In via eccezionale, in relazione alle limitazioni imposte ai titolari degli stabilimenti balneari e
delle attività di bar e ristorazione ai fini del contenimento del contagio da Sars-Cov-2, I
Comuni o le Autorità competenti, possono valutare di assegnare in concessione temporanea
le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due
spiagge in concessione ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola
concessione balneare per un massimo di 12 metri al fine di attrezzarle garantendone il
corretto utilizzo in coerenza con le presenti linee guida.
I Comuni o le Autorità competenti, possono altresì valutare di assegnare in concessione
temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione per
consentire il posizionamento di tavoli all’aperto fino a un massimo di 100mq.
SPIAGGE LIBERE
Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l’adozione di misure di
mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti,
incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e
garantire il distanziamento sociale; l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di
rischio da parte dei bagnanti; le procedure di pulizia e igienizzazione delle eventuali
attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il controllo del rispetto delle misure
da parte dei fruitori delle spiagge.
La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee
convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente
competente.
Ove possibile dovrebbe essere favorito l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in
turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti.
Dovrà essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni,
lettini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima
di mt 3,50 da palo a palo per gli ombrelloni e di mt 2,00 tra i lettini, sdraie, teli da mare etc..
Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo
nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.
In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità
sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive
di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino
all’interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o
condizioni meteo marine che precludano il ricambio d’acqua.
I Comuni potranno emettere ordinanze di DIVIETO DI ACCESSO alle spiagge nelle ore
notturne (verosimilmente dalle 00.00-06.00) per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità,
limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di
disinfezione adottate in base alle presenti linee guida.
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal
DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché
di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni per i
lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere
generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in
collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare
riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la
messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione
idroalcolica.
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in
presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso
modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo
altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve
utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di
vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia
delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in
particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.
Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque di
primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la modalità di
contagio da SARS-CoV-2 – di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian
Resuscitation Council (IRC) nonché dall’European Resuscitation Council (ERC)
nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore
(nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza venire
meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di
arresto cardiaco.
Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come
proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.
Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto
è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.
In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto
guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza
avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza
ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo
seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica.
Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della
RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per
le mani a base di alcool.
Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le
autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.
ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione e
di mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale.
È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti
e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di
contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali,
soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve
focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla
conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione
balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la balneazione
dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai professionisti del settore turisticobalneare che alla popolazione generale.