MARCHE- L’avv. Erich Grimaldi, presidente di UCDL, dopo essere intervenuto con le opinioni amici curiae, nel giudizio pendente innanzi alla Consulta, non ha voluto partecipare all’udienza pubblica, dall’esito prevedibile, considerando peraltro la scarsa attenzione prestata alle argomentazioni dei colleghi, i cui interventi non sono stati assolutamente considerati dalla Corte che ha finanche silenziato il prof. Sinagra per aver osservato la presenza di un magistrato ex consigliere di Draghi.
La Corte ha dichiarato inammissibile, per ragioni procedurali, la questione che riguardava il lavoro senza contatto con i pazienti, quindi anche in telemedicina, da parte dei sanitari, probabilmente perché è intervenuta la modifica delle disposizioni impugnate.
Il comunicato è così laconico che sarà necessario attendere le motivazioni per esprimere un parere definitivo e comprendere quali sono state le ragioni processuali che hanno determinato l’inammissibilità della predetta questione, nonché per valutare le decisioni di rigetto per le altre questioni.
La decisione della Corte, in ogni caso, condizionerà l’esito di migliaia di giudizi pendenti innanzi al giudice del lavoro.
La Corte non ha sancito la legittimità dell’obbligo bensì ha di fatto avallato le scelte del legislatore in periodo pandemico non ritenendole irragionevoli e sproporzionate rispetto al momento storico.
Sarà opportuno leggere la motivazione, altresì, circa l’efficacia dei vaccini rispetto alla trasmissibilità del contagio, considerando che, dal primo giorno della campagna di vaccinazione, come successivamente dichiarato anche dai rappresentanti della Pfizer, anche i vaccinati potevano contagiarsi e contagiare gli altri.
Speranza ha dichiarato che ha vinto la scienza. La Corte è formata da giuristi non da scienziati.
La decisione, quindi, avalla la scelta del legislatore, di fatto spianando la strada ad obblighi per future emergenze sanitarie che il Governo Meloni dovrà scongiurare se vorrà rispettare il programma sottoposto agli elettori.
Nulla è, però, irrimediabilmente definito come qualcuno ha fatto intendere.
La pronunzia non equivale ad una dichiarazione di costituzionalità della disposizione impugnata, non legittima un obbligo attuale e potrà comunque essere nuovamente sottoposta all’esame della Corte in relazione ad altri parametri o sotto profili diversi.
Avv. Erich Grimaldi