Tutti i superbonus edilizi al 110%, così come gli altri incentivi fiscali, possono essere utilizzate nella ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma per coprire la spesa eccedente il contributo pubblico che ricade sui proprietari. I bonus potranno essere utilizzati anche per gli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo, se necessario attraverso una variante in corso d’opera, e anche nei casi in cui gli edifici da ricostruire debbano essere, per ragioni di sicurezza, obbligatoriamente delocalizzati. La disciplina del superbonus è una delle principali novità contenute nell’Ordinanza 111 sulla ricostruzione privata approvata dalla Cabina di Coordinamento e firmata oggi dal Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, che, tra le altre cose, sposta al 31 dicembre 2021 la scadenza del termine per le domande di contributo per i danni gravi e definisce il calendario per il completamento delle istanze sui danni lievi il cui termine di presentazione è scaduto il 30 novembre scorso.
“Con queste Ordinanze si conclude virtualmente il percorso che in questi mesi ha portato alla completa rivisitazione della normativa sulla ricostruzione pubblica e privata, che è stata drasticamente semplificata portando ad una consistente accelerazione delle procedure. I nuovi strumenti disponibili, compreso il superbonus maggiorato del 50% nei tetti di spesa alternativo al contributo previsto dalla Legge di Bilancio –sottolinea il Commissario Legnini – possono dare nel 2021 la spinta decisiva alla ricostruzione del Centro Italia. Voglio ringraziare i presidenti delle Regioni, i sindaci, i professionisti, le associazioni dei cittadini, imprese e sindacati, i Vescovi, il governo e il parlamento per il lavoro intenso e proficuo fatto quest’anno per restituire a questi territori una prospettiva di rinascita, e rivolgere a tutti gli auguri per il Natale e con l’auspicio che il nuovo anno possa davvero rappresentare la svolta di questa difficilissima ricostruzione”.
Superbonus
Danni lievi e danni gravi
Il termine per la presentazione delle richieste di contributo per i danni gravi viene prorogato dalla fine di quest’anno al 31 dicembre 2021. Per avere un quadro attendibile e completo delle necessità, in termini di risorse finanziarie e di lavoro, i proprietari o i tecnici incaricati sono obbligati a presentare agli Uffici speciali, entro il 31 luglio 2021, una dichiarazione con la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo per i danni gravi.
Nello stesso tempo l’Ordinanza definisce il calendario per l’integrazione delle domande semplificate di contributo per i danni lievi presentate entro la scadenza del termine di legge del 30 novembre scorso. Resta fermo il termine del 31 gennaio per le eventuali integrazioni delle domande presentate e già corredate degli elementi necessari. Viene invece concesso più tempo per la definizione delle altre pratiche avviate in forma semplificata: il 28 febbraio per gli edifici nei quali sia presente almeno un’unità qualificata come abitazione principale i cui proprietari usufruiscono del CAS, il contributo di autonoma sistemazione, il 31 marzo se il proprietario dell’abitazione principale usufruisce di una SAE, le soluzioni abitative di emergenza, il 30 aprile in tutti gli altri casi.
Beni di interesse storico e culturale
Collabenti e condomini
Per garantire la messa in sicurezza e lo sviluppo ordinato della ricostruzione, una norma specifica prevede l’obbligo per i proprietari di mettere in sicurezza o demolire i ruderi e gli edifici collabenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, o che impediscano od ostacolino l’avvio dei lavori per la riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, con un contributo massimo di 80 euro al metro quadro. In caso di inerzia dei proprietari, dopo aver intimato i lavori e concesso un termine per farlo, i sindaci provvedono alla demolizione o alla messa in sicurezza avvalendosi delle risorse della contabilità speciale del Commissario, che provvederà a rivalersi sui privati.