Chi è separato o divorziato spesso ha dubbi su come fare l’ISEE: ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione.
In caso di separazione, è lecito domandarsi come fare l’ISEE in modo corretto. Si tratta, ovviamente, di un quesito che riguarda moltissimi italiani. Quando ci si separa o si divorzia, i due coniugi in questione entrano a far parte di due nuclei familiari distinti per quanto riguarda tale aspetto.
Ma cos’è l’ISEE? Si tratta del cosiddetto Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ovvero un prezioso strumento che consente di comprendere e calcolare la condizione economica delle famiglie italiane. Scopriamo come farlo dopo la separazione, cercando di evitare di commettere degli errori.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente: come fare l’ISEE in caso di separazione
Come detto, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente o ISEE è uno specchio della situazione economica delle famiglie. Esso tiene in considerazione vari aspetti: il patrimonio mobiliare, quello immobiliare, i redditi della famiglia e le caratteristiche del nucleo in questione.
Quando si parla di nucleo familiare, si intendono – ovviamente – tutti i membri della famiglia che hanno una stessa residenza. Come fare, quindi, l’ISEE quando è in atto una separazione o anche un divorzio? Innanzitutto, i figli minorenni fanno parte del nucleo del genitore convivente. Vale, dunque, il parametro della convivenza e della residenza e non quello dell’affidamento congiunto o altro.
In caso di separazione, quindi, per la compilazione della DSU, occorre essere inseriti nel nucleo familiare se il coniuge separato e che non è più convivente mantiene, comunque, la residenza. Quando il coniuge separato sposta, invece, quest’ultima, si calcola l’ISEE del nucleo inserendo, nella DSU, il numero di protocollo del genitore fuori dal nucleo familiare.
L’unico dato da considerare, per il nucleo familiare ISEE, è quello della convivenza. Per quanto riguarda i figli di coppie separate o divorziate, però, ciò cambia se questi ultimi vivono con un genitore e con l’altro per metà tempo: in tal caso, infatti, verrebbe applicata una suddivisione per ciò che concerne i benefici ISEE tra i genitori.
Nella DSU, inoltre, è presente il quadro FC5, ovvero uno spazio in cui segnare gli assegni periodici corrisposti – dopo divorzio o separazione – all’ex-coniuge. Questo, ovviamente, permette di tenere in considerazione il reddito che viene meno per il mantenimento dei figli. Infine, per ulteriori dubbi e chiarimenti, è sempre consigliabile recarsi presso un Patronato che saprà fornire l’assistenza adeguata.