Il dramma dei debiti non è poi così inusuale, di questi tempi. Oggi vi spiegheremo quanto possa essere pesante la mannaia dei creditori su di noi.
Viviamo un periodo di grande difficoltà e incertezza economica. Non è quindi così improbabile che qualcuno possa diventare debitore, anche dello Stato. Per questo motivo, preoccupa la situazione cui si espongono coloro i quali hanno tali pendenze. Ecco fino a dove può spingersi l’Agenzia delle Entrate.
Lo Stato può rivalersi sul contribuente che è in debito. E la cosa che in pochi sanno è che può farlo con estrema durezza. Tanti, infatti, pensano che, seppur morosi, possano godere di diverse e forti guarentigie. Ma è così fino a un certo punto, dato che stiamo per spiegarvi quanto possa essere pesante la mannaia dei creditori su di noi.
Nel linguaggio giuridico, l’ipoteca è definita come un diritto reale di garanzia che consente al creditore di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. Ne esistono tre tipi diversi: legale, giudiziaria e volontaria, come stabilito dall’art. 2808 del Codice Civile.
L’ipoteca, insieme al fermo amministrativo, rappresenta una delle misure cautelari di cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi in caso di debiti del contribuente. Tuttavia, quando il creditore è il Fisco, devono essere rispettate determinate condizioni e limitazioni.
Innanzitutto, l’entità del debito è cruciale: l’Agenzia delle Entrate può iscrivere un’ipoteca solo per quelli superiori a 20.000 euro e per un importo pari al doppio del credito complessivo. Ad esempio, per un debito di 40.000 euro, la misura sarà iscritta per 80.000 euro. Per procedere con l’istituzione dell’ipoteca, l’Agenzia deve notificare al contribuente un preavviso, invitandolo a pagare le somme dovute entro 30 giorni.
Se il saldo non viene effettuato, questa viene iscritta su uno o più immobili del debitore. Il pignoramento, tuttavia, non può essere fatto se l’immobile è l’unico di proprietà del soggetto, è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente, e non è di lusso. In tutti gli altri casi, il pignoramento può avvenire solo se il debito supera i 120.000 euro.
Inoltre, è necessario che il valore degli immobili sia superiore a 120.000 euro e che siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, senza che il debito sia stato saldato, rateizzato o sospeso. È possibile evitare il ricorso a tale misura se, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, il contribuente paga integralmente o parzialmente il debito, riducendolo sotto i 20.000 euro, chiede la rateizzazione delle somme dovute o presenta un’istanza di sgravio o sospensione, nei casi previsti dalla legge.