Eliminare le barriere architettoniche degli spazi condominiali può trasformarsi in una spesa condivisa? Ecco le novità a riguardo.
Vivere in condominio può risultare estremamente faticoso per chi, a causa di una forma di handicap, non può utilizzare normalmente determinati accessi quali le scale interne ed esterne. In questo caso, si parla di barriere architettoniche, ovvero l’insieme degli ostacoli fisici che impediscono la fruibilità degli spazi ad una persona con ridotte capacità motorie.
Sono molteplici gli esempi di barriere architettoniche presenti negli spazi condominiali: dalla scala interna per accedere agli appartamenti, ai dislivelli dell’edificio, fino agli ascensori con spazio ridotto. Negli ultimi anni, il dibattito intorno all’accessibilità degli spazi è incrementato e fotografa una situazione in trasformazione e in miglioramento per chi vive giornalmente certi disagi motori.
L’abbattimento delle barriere architettoniche è ancora oggi un obiettivo di primaria importanza, sia a livello pubblico sia all’interno di edifici privati. La normativa condominiale risulta essere molto specifica a riguardo e sottolinea il ruolo di tutti i condomini nel miglioramento degli spazi comuni.
Barriere architettoniche in condominio: chi paga le spese?
La sicurezza di una persona con mobilità ridotta all’interno di un condominio, deve essere motivo di preoccupazione e attenzione da parte di ogni condomino. Qualora gli spazi presentassero delle barriere architettoniche, quest’ultime andranno discusse alla presenza di tutti i condomini. Come stabilito dall’art. 1120 cod. civ., la rimozione delle barriere costituisce un’innovazione che, come tale, dovrebbe essere soggetta all’approvazione da parte della maggioranza dei condomini.
Nonostante sia possibile procedere con i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presenti, è essenziale rispettare le disposizioni dell’art. 1120 e 1121 del Codice Civile. Queste norme escludono la possibilità di approvare modifiche che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dell’edificio o che ne alterino il decoro architettonico. Le modifiche, inoltre, non dovranno precludere l’uso delle parti comuni o limitare il godimento della proprietà individuale.
In seguito all’approvazione dei lavori in sede di assemblea, i condomini dovranno ripartire le spese proporzionalmente ai millesimi di proprietà di ciascuno. Secondo quanto dichiarato nell’art. 1123, primo comma del Codice Civile, dopo l’approvazione dei lavori, ogni condomino dovrà partecipare alle spese di rimozione delle barriere architettoniche. Qualora l’operazione venga ritenuta eccessivamente onerosa da parte di alcuni condomini, quest’ultimi potranno dichiarare esplicitamente di non avvalersene. A questo punto, la somma verrà nuovamente distribuita tra i partecipanti ai lavori.