Come comportarsi, in merito al pagamento dell’Imu, qualora l’abitazione di proprietà venga assegnata dal giudice all’ex? Lo dice la legge.
Ci troviamo in un periodo caldo per il pagamento dell’Imu e i dubbi sono molteplici. In primo luogo, la priorità è quella di capire, trattandosi di un’imposta comunale, se le aliquote siano variate o meno rispetto all’anno precedente. Questo aspetto avrebbe, infatti, implicazioni dirette sull’importo che potrebbe certamente ridursi ma, più probabilmente, aumentare.
Ma non solo, perché un’altra problematica che genera non pochi quesiti è quella correlata all’assegnazione della casa, da parte del giudice, in caso di separazione. Nello specifico, ci si domanda a chi spetti pagare l’Imu qualora l’abitazione di proprietà venga assegnata all’ex. È la legge a chiarire tutto.
I dubbi e le difficoltà per i coniugi separati sono sempre tanti quando l’argomento da affrontare è direttamente correlato alla casa, come nel caso dell’Imposta municipale propria. La tassazione delle proprietà immobiliari rappresenta del resto un tema piuttosto articolato, nel momento in cui c’è di mezzo una procedura di separazione ed è importante conoscere nel dettaglio cosa le normative prevedono per non rischiare di incorrere in errore ed in conseguenze finanziarie che potrebbero risultare davvero problematiche.
In tale contesto, è essenziale che ognuna delle parti in causa sia a conoscenza dei propri diritti ma anche dei doveri. L’obiettivo è arrivare ad un’equa divisione dei beni, rispettosa delle leggi fiscali vigenti. La casa riveste, dunque, un’importanza prioritaria ed è necessario comprendere nel dettaglio quali siano le implicazioni fiscali ad essa associate e a chi spetti il versamento di determinate spese, imposte incluse, per sapere con esattezza chi dovrà pagarle.
Ecco allora che, anzitutto, è importante ricordarsi che l’Imu non riguarda l’abitazione principale (ad eccezione di quelle rientranti nella categoria di lusso) ma soltanto le seconde case. Quello che accade a seguito di una separazione è, in realtà, molto semplice: l’obbligo del pagamento dell’imposta viene spostato dal proprietario dell’unità ad uso abitativo all’assegnatario.
Insomma, la piena responsabilità di sopperire al versamento – la cui scadenza della prima tranche è fissata, nel 2024, per il 17 giugno – è dell’utilizzatore designato dal giudice; mentre per il coniuge non assegnatario, pur essendo il proprietario legittimo della casa, sussisterà l’esenzione dai pagamenti.