Non è più una novità che il Superbonus come lo conoscevamo sia cambiato. Massima attenzione dunque alle nuove regole per non incappare in errori.
Il settore della ristrutturazione edilizia agevolata ha subìto nell’arco degli ultimi mesi una radicale variazione, modifiche che hanno interessato in particolare una delle misure alle quali moltissimi italiani hanno fatto ricorso. Si tratta del Superbonus 110%, ormai sostituito da un’alternativa con aliquota progressivamente ribassata al 100, al 90 ed ora al 70%.
Data la massima variabilità di questa misura è dovuta intervenire la giurisprudenza per fornire una serie di punti chiave che è bene conoscere per non incappare in errori. Questo qualora si abbia intenzione di effettuare, nel corso del 2024, interventi coperti dal Superbonus.
Nel 2023 è terminato il Superbonus con aliquota maggiorata al 90 e fino al 110% mentre per quanto riguarda il 2024 sarà possibile, come previsto dall’articolo 119 del Decreto Legge numero 34 del 2020 (noto anche come Decreto Rilancio) di sfruttare il bonus al 70%. L’accesso alla misura sarà garantito anche nel 2025 ma con un ulteriore riduzione dell’aliquota che passerà al 65%.
Attenzione però: dall’anno in corso non vi sarà più la possibilità di utilizzare il superbonus nel caso di interventi e lavori riguardanti edifici unifamiliari oppure unità immobiliari provviste di accesso autonomo ed indipendenza funzionale. Altresì l’agevolazione sarà concessa per lavori su condomini che di ridotte dimensioni e di minimo numero di unità abitative.
Oltre a quelli eseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione: questo anche per quanto riguarda gli immobili composti da due fino a quattro unità immobiliari accatastate non in modo univoco e anche qualora siano posseduti da un solo proprietario (oppure da più persone fisiche in comproprietà). Ancora, potranno accedere al Superbonus gli interventi eseguiti da AdV, APS e Onlus.
Il Superbonus 110%, dicevamo, è andato in pensione e non è più possibile sfruttarlo in questa modalità ad eccezione di uno specifico tipo di intervento. Lo specifica il Decreto Rilancio che nell’articolo 119 comma 8-ter consente di utilizzarlo nei comuni delle aree colpite da eventi sismici in data 1° aprile 2009. La condizione di applicabilità è che in tali comuni sia stato dichiarato, a seguito di quei terremoti, lo stato di emergenza.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito specificando che il Superbonus 110% è applicabile nel caso di interventi che prevedono l’erogazione di contributi per riparazione o ricostruzione a causa di eventi sismici. Escludendo tali contributi qualora i danni siano preesistenti ai terremoti e pertanto non vi sia con essi un nesso di causalità diretta. Ed il livello del danno non vada a determinare l’inagibilità dell’immobile.