Per il mese appena trascorso cambiano gli importi relativi al Trattamento di Fine Rapporto (TFR): cosa c’è da sapere sulle nuove cifre.
Nel mese di febbraio dell’anno precedente, l’indice per la rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) destinato alle somme accumulate fino a dicembre 2023 è stato fissato allo 0,502313. Questo dato è stato calcolato basandosi sull’indice dei prezzi al consumo di gennaio comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), che ha confermato un valore di riferimento costante a 119,3 rispetto al 2015.
Il TFR è una forma di tutela per i lavoratori al termine del loro rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto. Questo meccanismo è stato introdotto e regolamentato dalla legge n. 297 del 25 maggio 1982, che ha modificato l’articolo 2120 del codice civile, precedentemente noto come “indennità di anzianità”.
Tra le novità inserite, si mette in luce l’opportunità di anticipare parte di tali somme durante il rapporto di lavoro, l’istituzione di un fondo di garanzia qualora il datore sia insolvente e specifiche disposizioni in ambito pensionistico. L’articolo 2120 del codice civile stabilisce che, quando finisce il rapporto lavorativo, il dipendente deve ricevere il TFR, un cumulo di accantonamenti mensili da liquidare in un’unica soluzione. Il diritto a questa prestazione scade dopo cinque anni.
Il TFR ha una doppio scopo: è un tipo di retribuzione differita e svolge un ruolo previdenziale, offrendo un supporto economico in attesa di un nuovo impiego. In più, dal 2015 è stata introdotta la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiederne l’erogazione in busta paga come parte integrativa della retribuzione, ma questa opzione è rimasta disponibile fino al 1° luglio 2018.
Il calcolo del TFR si ottiene sommando per ogni anno di servizio una quota pari o inferiore all’importo dell’anno complessivo di retribuzione, togliendo i rimborsi spese, diviso per 13,5. La Corte di Cassazione ha precisato che l’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nel calcolo del TFR.
Quest’ultimo, una volta calcolato e accantonato, viene rivalutato annualmente secondo un tasso composto da una quota fissa dell’1.5% e dal 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT a dicembre dell’anno precedente.