La Regione Marche ha integrato le linee guida operative per la prevenzione al Covid-19 nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari, preso atto che le linee guida precedentemente adottate per la scorsa stagione sono state sostituite dall’aggiornamento previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 01/04/2022.
La Regione ha valutato, in accordo con le associazioni di categoria del settore, di mantenere alcune disposizioni precauzionali in modo da favorire il più possibile una ripartenza graduale che garantisca la sicurezza e la tranquillità degli utenti e dei turisti che trascorreranno le vacanze nelle Marche.
In particolare negli stabilimenti balneari è caduto l’obbligo di distanziamento minimo degli ombrelloni pari a 10mq, tuttavia per consentire agli operatori che, a vantaggio degli utenti, intendano mantenere il distanziamento più ampio, la Giunta Regionale ha deciso di confermare per la stagione estiva 2022 le seguenti disposizioni:
1) L’art.7 della Legge Regionale 3 giugno 2020, n.20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”: 1. In via provvisoria e in relazione alle limitazioni imposte ai titolari degli stabilimenti balneari e delle attività di bar e ristorazione ai fini del contenimento del contagio da Sars-Cov-2, i Comuni o le Autorità competenti possono assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due concessioni demaniali marittime ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione demaniale marittima per un massimo di 12 metri lineari al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo, in coerenza con le norme e le linee guida vigenti.
2) I Comuni e le Autorità competenti possono, altresì, assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all’aperto e fino a un massimo di 100 mq.
Il comma 1 dell’art.7 della L.R. n.20/2020 è applicabile solo in favore degli stabilimenti balneari che assicurino un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone
3) Per gli stabilimenti balneari che assicurino un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, al fine di favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde, derogando al piano spiagge, le aree destinate ad attività ludico-sportive, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento quali zone ombreggianti, gazebo, ombrelloni o altre attrezzature.
4) Per gli stabilimenti balneari che installino gli ombrelloni seguendo le distanze minime previste dal regolamento regionale n.2 del 13 maggio 2004 o comunque inferiori ai 10mq, le aree destinate ad attività ludico-sportive, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento quali zone ombreggianti, gazebo o altro solo in funzione di un ampiamento di utilizzo delle aree comuni.