SAN BENEDETTO -Il Sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un’ordinanza con cui si stabilisce che su tutte le spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto proseguano le limitazioni di utilizzo nei termini previsti dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, per limitare temporaneamente l’utilizzo delle spiagge libere comunali, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica covid-19.
Saranno dunque consentite le passeggiate, svolte in maniera individuale, mentre restano vietati gli assembramenti e
le soste sull’arenile almeno fino al 7 giugno, in attesa dell’organizzazione di servizi e attrezzature adeguati.
L’ORDINANZA: Originale
Ordinanza Sindacale
N. 34 data 28/05/2020
Classifica VI.11 Oggetto: MISURE VOLTE A LIMITARE TEMPORANEAMENTE L’UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
IL SINDACO
VISTA E RICHIAMATA, in relazione all’emergenza sanitaria SARS-Covid 19, la seguente normativa nazionale:
– la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, intitolato “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– i successivi DPCM del 1 e dell’8 marzo, entrambi rubricati “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
– il DPCM 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
– il DPCM 11 marzo 2020, con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
– il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” e il decreto-legge n. 19, emanato lo stesso 17 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– il DPCM 1 aprile 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
– il DPCM 26 aprile 2020, intitolato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;
– il DPCM 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1 lettera mm) e il successivo DPCM 18 maggio 2020;
– il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, intitolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” denominato Decreto Rilancio;
LETTI, anche con particolare riferimento agli aspetti sanitari:
– l’ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
– la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
– l’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
– il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
– il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
– il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars- CoV nel settore della ristorazione e per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;
VISTI, per quanto riguarda la normativa della Regione Marche, tra gli altri:
– i decreti del presidente della Giunta Regionale n.142 -143 del 30 aprile 2020 e n. 147 del 6 maggio 2020, quest’ultimo avente ad oggetto “D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche”;
– la delibera di Giunta Regionale n. 494 del 27/04/2020, con particolare riferimento all’allegato 1, paragrafo C, comma 2, ove, ritenuta necessaria la posticipazione dell’avvio della stagione balneare per l’emergenza sanitaria in corso, viene previsto che “La stagione balneare 2020 per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali avrà inizio il 29 maggio 2020 e terminerà l’11 ottobre 2020”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 564 del 11/05/2020, avente ad oggetto “Linee Guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive, negli stabilimenti balneari e spiagge libere” e la delibera di Giunta Regionale n. 568 del 15/05/2020, che ha modificato la D.G.R. n. 564/2020, sostituendo l’allegato C, che norma proprio gli stabilimenti balneari e le spiagge libere;
– la delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15 maggio 2020 “DGR.565/2020 – Conferma protocolli ed integrazione facoltativa – Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona – INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020;
TENUTO CONTO che, con Decreto del Presidente della Giunta regionale Marche n. 153 del 16 maggio 2020, recante Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di turismo, è stato disposto:
– all’articolo 4 che “A far data dal 29/05/2020 è consentito l’esercizio dell’attività degli stabilimenti balneari (art.30 comma 2 l.r. 9/2006)”,
– all’articolo 5 che: “Le attività di cui ai precedenti articoli, comprese le strutture alberghiere (codice ateco 55.1), dovranno essere espletate esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19 e in coerenza con le linee guida approvate con DGR n.564 del 11/05/2020 – “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” e con DGR n.565 del 11/05/2020 “protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” così come integrati dalle DGR n.568 del 15/05/2020 e DGR n. 569 del 15/05/2020”;
PRESO ATTO di quanto disposto e disciplinato nell’allegato C – aggiornamento alla DGR Marche n. 564 dell’11/05/2020 recante approvazione delle LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE STRUTTURE RICETTIVE, STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE-aggiornamento n. 568 del 15.5.2020 (allegato in versione integrale al presente documento) con specifico riferimento per le spiagge libere, di seguito testualmente riprodotto:
“SPIAGGE LIBERE
Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l’adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, a regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale; l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti; le procedure di pulizia e igienizzazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge. La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente. Ove possibile dovrebbe essere favorito l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti. Dovrà essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, lettini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di mt 3,50 da palo a palo per gli ombrelloni e di mt 2,00 tra i lettini, sdraie, teli da mare etc.. Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta. In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all’interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano il ricambio d’acqua. I Comuni potranno emettere ordinanze di DIVIETO DI ACCESSO alle spiagge nelle ore notturne (verosimilmente dalle 00.00-06.00) per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di disinfezione adottate in base alle presenti linee guida.
…OMISSIS… ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione e di mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale. È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai professionisti del settore turistico balneare che alla popolazione generale”;
EVIDENZIATO che, nel medesimo allegato C della D.G.R. n. 568 del 15.5.2020, vengono descritti i seguenti “COMPORTAMENTI IGIENICO-SANITARI DA ADOTTARE DA PARTE DEI BAGNANTI”, che dovranno essere rispettati anche ai fruitori delle spiagge libere:
“Obbligo di non accedere all’area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull’arenile e scogliere, e nel corso della balneazione;
Coloro che passeggiano lungo la battigia dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento fisico e limitare lo stanziamento;
Rispetto del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e servizi igienici;
Utilizzo dei lettini e delle sedie sdraio apponendo un telo da mare personale;
Lavaggio dei teli (asciugamano da mare) frequentemente, almeno a 60°C;
Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche dei bambini;
Obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di mani e viso;
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in prossimità della battigia);
Controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini”;
LETTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, che prevede testualmente quanto segue:
“Art. 1 “Dalle ore 00:00 del 4 maggio 2020 sono consentite le passeggiate, svolte in maniera individuale, sulle spiagge, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID 19. Sono vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile.
Art. 2 La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 4 maggio 2020.
A decorrere da tale data è revocato l’art. della propria ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020.
Art. 3 Le violazioni avverso la presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa della somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.l. 19/2020”;
TENUTO CONTO dell’esigenza di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio comunale, ma con particolare riferimento alle spiagge libere di propria competenza, in aderenza alle citate Linee Guida Regionali, approvate con la D.G.R. n. 568 del 15.5.2020, all’allegato C;
VALUTATA, a titolo precauzionale, l’opportunità di proseguire la limitazione dell’utilizzo delle spiagge libere comunali, nei termini che erano stati previsti dalla citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, e, pertanto, consentire le passeggiate, svolte in maniera individuale, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID 19, vietando gli assembramenti e le soste sull’arenile, anche oltre il termine del 29 maggio 2020;
EVIDENZIATO che tale limitazione della libertà personale è finalizzata a tutelare prioritariamente la salute della cittadinanza, senza tuttavia arrivare a limitarne la libertà di locomozione, ed è strettamente limitata nel tempo, fino al 7 giugno 2020, salva la necessità od opportunità di variare tale termine, nelle more dell’organizzazione di servizi e attrezzature adeguati, volti a consentire una fruizione più piena delle spiagge libere stesse;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L e rilevata, pertanto, la propria competenza;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) che su tutte le spiagge libere del Comune di San Benedetto del Tronto proseguano le limitazioni nel loro utilizzo, nei termini che erano stati previsti dalla citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, e, pertanto, siano consentite le passeggiate, svolte in maniera individuale, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID 19, mentre restano vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile, anche oltre il termine del 29 maggio 2020, fino al 7 giugno p.v., salva la necessità od opportunità di variare tale termine, nelle more dell’organizzazione di servizi e attrezzature adeguati, volti a consentire una fruizione più piena delle spiagge libere stesse;
2) L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data del 29 maggio ed ha validità fino al 7 giugno p.v., salvo nuovo provvedimento, anche in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico, delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali e delle tempistiche relative all’organizzazione dei suddetti servizi e attrezzature, indispensabili per consentire prima possibile una fruizione più completa e soddisfacente delle spiagge libere stesse;
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 27 del 30/04/2020, che richiama l’art. 4, comma 1 del d.l. 19 del 25/03/2020, nonché ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e del D.Lgs n. 4/2012.