Il TFR va all’ex coniuge: fa discutere questa novità che stravolge le famiglie

La novità sul TFR sconvolge tutti: all’ex coniuge, infatti, può andare la liquidazione. Ecco cosa è stato deciso e cosa potrà accadere.

L’ex coniuge si può rifare anche sul TFR. Secondo quanto prevede la legge, infatti, a quest’ultimo può andare parte dei soldi del licenziamento quando ci sono delle condizioni specifiche. Ecco come cambia tutto e in che modo hanno reagito le famiglie a questa novità.

Come cambia la legge sul TFR
Il TFR va all’ex coniuge: la novità fa discutere – Ascoli.cityrumors.it

Il trattamento di fine rapporto è regolato dall’art. 2021 c.c., che stabilisce che in ogni caso di cessazione del contratto di lavoro subordinato si debba fornire un importo al dipendente. Il TFR viene accantonato anno per anno dall’azienda e, alla fine del rapporto o in caso di licenziamento, deve essere corrisposto. Ma la novità che riguarda il caso dei separati sta sconvolgendo le famiglie: vediamo di cosa si tratta.

TFR, quando spetta all’ex coniuge: tutte le modalità e le novità che fanno discutere

Il titolare del TFR, secondo quanto riporta la legge, non è solo il lavoratore, ma anche l’ex coniuge. Questo è stabilito dall’art. 12-bis, primo comma, della legge sul divorzio che stabilisce come il partner abbia diritto a una parte del trattamento di fine rapporto in caso di divorzio, a meno che non abbia avuto un successivo matrimonio. Per poter godere di questa quota, il coniuge deve aver divorziato, non essere passato a nuove nozze, ed essere percettore di assegno divorzile.

In che modo l'ex coniuge può ottenere il TFR
La novità che sconvolge le famiglie: cosa prevede la legge – Ascolicityrumors.it

Non ha rilievo la separazione: il coniuge, in tal caso, non ha il diritto di ricevere una parte del TFR. Secondo la legge, la quota dell’ex partner deve essere pari al 40% dell’importo riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro coincideva con il matrimonio, e con quello della separazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità dovuta si ottiene dividendo quella percepita per il totale degli anni in cui si è lavorato, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui questi hanno coinciso con il matrimonio.

Da tale calcolo bisogna poi evidenziare il 40% netto. La Cassazione ha specificato che la quota viene elargita in caso di assegno divorzile anche se l’ex coniuge si è sposato. Ma chiaramente la parte del TFR concorre con il diritto dell’altro soggetto con cui l’ex coniuge defunto si era risposato. Il cambiamento più sostanziale riguarda il fatto che, nella determinazione di questa somma, non vengono considerati solo gli anni di matrimonio, ma anche quelli di convivenza.

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