L’assegno di invalidità o accompagnamento fanno aumentare l’ISEE? Ecco cosa dice la legge e come comportarsi sotto il profilo fiscale.
Nell’ampio panorama delle agevolazioni sociali destinate alle fasce meno abbienti, un nodo cruciale è rappresentato dalla questione delle prestazioni per l’invalidità e l’accompagnamento: queste influenzano il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)? Proviamo a rispondere alla domanda che tanti si pongono.
Parliamo di due elementi fondamentali per ciò che concerne il welfare italiano. L’assegno di invalidità, infatti, è un supporto economico che lo Stato fornisce alle persone disabili o che, comunque, ottengono il riconoscimento di una certa percentuale di invalidità. Tutto, evidentemente, certificato da una commissione medica apposita.
L’ISEE, fondamentale strumento di valutazione della condizione economica delle famiglie, è imprescindibile per accedere a una serie di benefici, tra cui sconti sulle bollette, agevolazioni universitarie e prestazioni assistenziali. Il suo valore viene certificato gratuitamente presso gli uffici provinciali Inps, a cui il cittadino può chiedere l’attestazione anche per via telematica, accedendo col proprio Spid, oppure tramite Caf o patronato.
Tuttavia, le prestazioni per invalidità e accompagnamento sfuggono al computo del reddito ai fini dell’ISEE. Questo perché tali indennità sono pensate per alleviare lo svantaggio delle persone con disabilità e non mirano a migliorarne la situazione economica complessiva.
Assegno di invalidità e accompagnamento: quali sono le conseguenze sull’ISEE?
Pensioni e assegni di invalidità, così come le indennità di accompagnamento, non influenzano il reddito ai fini ISEE. Sono trattamenti che rispondono ad esigenze assistenziali e non vengono conteggiati nel calcolo complessivo dell’indicatore economico. Questa è una prima risposta che possiamo dare. Ma, come spesso accade nella legge italiana, vi sono dei distinguo da fare.
Infatti, emerge una distinzione importante per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità. Quest’ultimo, soggetto a criteri previdenziali e contributivi, va indicato come reddito sia nella dichiarazione apposita che nel calcolo dell’ISEE. A differenza delle prestazioni assistenziali, l’assegno ordinario rientra nel computo complessivo del patrimonio familiare. Peraltro necessita, oltre a un’invalidità superiore ai 2/3, anche del versamento di almeno 5 anni di contributi.
In sintesi, mentre le prestazioni per invalidità e accompagnamento non incidono sul reddito ai fini ISEE, l’assegno ordinario di invalidità va considerato sia per la dichiarazione fiscale che per il calcolo dell’indicatore economico. Sostanzialmente, in parole povere, esso è equiparato dalla legge a una pensione. Dunque, va inserito nella nostra dichiarazione dei redditi. Tale distinzione sottolinea la complessità delle valutazioni economiche nel contesto delle politiche di welfare.