Pignoramento dell’abitazione in caso di comunione dei beni, ecco come funziona: la legge parla chiaro

Si può pignorare un bene in comune tra i due coniugi? Ecco cosa dice la legge italiana, che parla chiaro! Attenzione debitori.

Il pignoramento di un’abitazione è un’esecuzione che avviene quando il proprietario non è in grado di assolvere un debito. Allora i creditori si possono rifare sui beni del debitore, che comprendono anche la propria abitazione. Ma cosa dice la legge se c’è una comunione di questi? Ciò avviene quando entrambi, nel caso di due coniugi, sono intestatari di un bene, come ad esempio la casa.

Comunione di beni e pignoramento casa, come funziona
Pignoramento dell’abitazione in caso di comunione dei beni: cosa dice la legge italiana? (ascoli.cityrumors.it)

Un esempio è quello del marito di nome Tizio che ha diversi debiti e che non riesce a pagarli. Tizio ha un’abitazione cointestata con quella della moglie, dove quest’ultima non ha alcun debito. In questo caso è possibile il pignoramento di una casa in comunione dei beni? Ecco cosa dice la legge in merito all’ipotesi che un’abitazione in simile stato si possa pignorare. 

Casa in comunione dei beni, si può pignorare? Ecco cosa dice la legge

Come detto, le esecuzioni forzate cominciano con il pignoramento, diretto ai beni del debitore moroso, che possono essere anche la propria abitazione. Tutto ciò è atto proprio per evitare che esso possa sbarazzarsi dei suoi beni. Spesso però succede che molte case siano cointestate e che anche il coniuge che non ha alcun debito si trovi in mezzo a questa situazione. Ma cosa succede e cosa prevede la legge in tal caso? La controparte che non ha il debito viene tutelata?

Si può pignorare anche un bene in comune
Bene in comune? Secondo la legge il pignoramento è possibile (ascoli.cityrumors.it)

Purtroppo la legge consente di pignorare anche i beni in comunione, come l’abitazione che si ha con il coniuge. In questo caso, il pignoramento è valido ed efficace anche se va contro un bene che appartiene soltanto in parte al debitore, in quanto cointestato. L’atto, dunque, va notificato a tutti i comproprietari ai quali è fatto divieto di far separare dal debitore la sua parte delle cose comuni, senza l’ordine di un giudice.

Per quanto riguarda l’espropriazione, nei casi in cui si tratta di una casa in comunione tra persone diverse dai coniugi, come quello ereditato da più figli, il giudice fa separare la quota in natura spettante al debitore. Se tuttavia non è possibile, quest’ultimo può sospendere l’esecuzione e aprire un procedimento separato, dove i comproprietari coinvolti possono raggiungere un accordo.

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