Pensione di reversibilità: a chi spetta in caso di divorzio? Molti ignorano un dettaglio fondamentale

Che cosa succede alla pensione di reversibilità in caso di divorzio: spetta una quota all’ex coniuge oppure no? Cosa dice la legge.

La pensione di reversibilità è un tipo di pensione ai superstiti. Cioè un assegno economico mensile destinato ai familiari superstiti di un lavoratore o di un pensionato deceduto. Serve a garantire un sostegno economico ai congiunti, calcolato in base ad una percentuale della pensione che il defunto percepiva o avrebbe percepito.

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Pensione di reversibilità: a chi spetta in caso di divorzio? Molti ignorano un requisito fondamentale (Ascoli.cityrumors.it)

Generalmente spetta al coniuge, ma che cosa succede in caso di divorzio? La legge a tal proposito è chiara, ma non tutti sono a conoscenza di come vanno esattamente le cose. Per evitare di commettere errori e di ritrovarsi in situazioni spiacevoli è bene sapere come funziona il meccanismo.

Pensione di reversibilità: spetta anche all’ex coniuge? Requisiti e importi

Tra i soggetti aventi diritto a percepire la pensione di reversibilità o una quota di essa la legge indica il coniuge, il coniuge separato, il coniuge divorziato, la parte di un’unione civile, i figli e coloro i quali sono ad essi equiparati, i nipoti, i genitori e infine i fratelli celibi e le sorelle nubili. Nel caso specifico dell’ex coniuge, occorre precisare che non sempre questo ha diritto al sostegno, ma solo in alcuni casi. Per ricevere la pensione di reversibilità servono sostanzialmente tre requisiti:

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Pensione di reversibilità: spetta anche all’ex coniuge? Requisiti e importi (Ascoli.cityrumors.it)
  • l’ex coniuge deve essere già beneficiario di un assegno divorzile versato con cadenza periodica dal coniuge defunto;
  • l’ex coniuge non deve essere passato a nuove nozze;
  • il rapporto di lavoro fonte del trattamento previdenziale deve essere sorto prima della sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.

Solo in presenza delle condizioni sopra elencate, l’ex coniuge è destinatario della pensione di reversibilità. Per determinare la quota spettante bisogna considerare gli anni di vita coniugale trascorsi insieme, non rilevando l’eventuale periodo intercorso tra la separazione e il divorzio. Tale calcolo, tuttavia, non viene fatto in automatico, ma è il Tribunale a stabilire l’effettiva spettanza della pensione.

La situazione si complica ulteriormente nel caso in cui il defunto si sia risposato. In simili circostanze il Tribunale deve innanzitutto accertare la spettanza della pensione sia all’ex coniuge divorziato sia al coniuge superstite. In secondo luogo, deve stabilire le quote spettanti tenendo conto della durata dei matrimoni, delle condizioni economiche e della capacità lavorativa dei potenziali beneficiari, dell’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, dell’assistenza morale e materiale prestata al defunto e della presenza di figli.

Si ricorda infine che la quota di pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all’importo dell’assegno divorzile. Inoltre, solo il Tribunale può decidere la distribuzione delle quote su richiesta di uno dei soggetti coinvolti. La decisione del giudice ha effetto retroattivo, a partire dalla data del decesso del pensionato.

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