Cos’è il recesso per giusta causa? E chi, perché ed in che modo può rivendicarlo legittimamente? Scopriamo la normativa a riguardo.
È stata una sentenza recente, la numero 1776 dello scorso 5 Agosto emessa dal Tribunale di Latina nella Regione Lazio, a fare chiarezza sulla circostanza. Le parti in causa sono state un conduttore di immobile ed il condominio presso cui l’immobile è ubicato. Ebbene, nel caso di specie due ambienti nel seminterrato dello stabile erano stati affittati ad uso di studio di registrazione musicale.
Poi il danno: una perdita d’acqua proveniente dal cortile dell’edificio ed insinuatasi poi attraverso il soffitto ha causato il crollo del controsoffitto e di calcinacci. Il conduttore, al corrente del problema emerso nel cortile da tempo e del rischio di una possibile infiltrazione, aveva ripetutamente sollecitato l’intervento del condominio, ma invano.
E così, all’emergere del danno, ha deciso di recedere dal contratto di locazione. In base alla giurisprudenza, la decisione presa dal conduttore può essere ritenuta opportuna e legittima? Oppure sono mancate fasi procedurali necessarie per poter considerare il recesso “a norma di legge” e scevro da possibili rivendicazioni da parte del condominio? Vediamo cos’ha deciso la sentenza.
La sentenza emessa dal Tribunale di Latina e le sue ragioni
La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Latina ha quindi stabilito che il condominio, non avendo provveduto a sistemare i bocchettoni di raccolta dell’acqua piovana ed a stendere una pavimentazione di tipo industriale sia sul viale di accesso allo stabile sia nel cortile di servizio ai locali garage, si è reso responsabile del danno.
Il quale è stato commisurato nella quota di risarcimento pari a circa 11.000 Euro per i danni causati dalle infiltrazioni più circa 10.000 Euro per i canoni di locazione perduti. Il conduttore, dunque, ha agito correttamente ed in piena conformità rispetto alla legge ed alla giurisprudenza: innanzitutto ha informato il locatore; ed inoltre ha riconosciuto una situazione oggettivamente di impossibilità e/o di insalubrità tali da contrastare gravemente gli accordi stipulati contrattualmente.
La sentenza del Tribunale di Latina, quindi, ha stabilito un precedente giuridico di rilievo, perché ha posto in evidenza la responsabilità in capo al condominio dei danni causati da tubature condominiali difettose, che hanno comportato infiltrazioni d’acqua tali da rendere inagibili ed insalubri locali regolarmente affittati. E non solo per i conseguenti obblighi di ripristino, ma anche in termini di risarcimenti dovuti per i canoni di locazione perduti per il mancato intervento di rimedio tempestivo e risolutivo.