È possibile avere una riduzione per coloro che pagano l’affitto? Ebbene sì, ma vi spieghiamo a quali fattori fare particolarmente attenzione.
Negli ultimi tempi, la riduzione del canone di locazione è diventata un argomento di grande interesse, offrendo un sollievo finanziario a chi affronta sfide economiche. Tuttavia, è cruciale prestare attenzione a un dettaglio: la data di registrazione dell’accordo.
Infatti, secondo l’ordinanza n. 3756 del 12 febbraio della Corte di Cassazione, la riduzione del corrispettivo contrattuale ha effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria solo dalla data in cui l’accordo tra le parti acquisisce “data certa” ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile. Andiamo a vedere un caso esemplificativo.
Il caso di una contribuente sulla riduzione d’affitto
Una contribuente, dopo aver sottoscritto una scrittura privata il 15 febbraio 2011, registrata il 15 marzo 2011, aveva concordato con il conduttore la riduzione del canone di locazione. Nonostante la riduzione fosse stata concordata retroattivamente all’anno precedente, l’Amministrazione finanziaria ha potuto opporvisi solo dalla data di registrazione.
La controversia ha portato a un atto di accertamento con richiesta di maggiori somme a titolo di imposta e sanzioni. La contribuente ha difeso la sua posizione sostenendo che la riduzione doveva riflettersi correttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in questione. Tuttavia, la Corte ha ribadito che, secondo l’articolo 2704, solo la data di registrazione conferisce “data certa” a un accordo, rendendolo opponibile all’Amministrazione finanziaria.
I giudici hanno sottolineato che la registrazione di un contratto non ne influisce il perfezionamento, ma è essenziale per stabilire la sua efficacia nei confronti dei terzi, compresa l’Amministrazione delle entrate. Pertanto, l’accordo di riduzione del canone può essere opposto solo dalla data di registrazione, nel caso specifico il 15 marzo 2011, negando qualsiasi effetto retroattivo al 2010. Insomma, alla fine il ricorso di questa contribuente è stato respinto ed ha dovuto pagare le spese giudiziarie.
È importante notare che la Risoluzione n. 60 del 28 giugno 2010 fornisce ulteriori chiarimenti. Gli articoli 3 e 17 del testo unico sull’imposta di registro indicano gli eventi successivi alla registrazione che devono essere notificati all’Amministrazione. Tuttavia, l’accordo di riduzione del canone non rientra tra questi eventi, poiché non implica né risoluzione né novazione del contratto, ma solo una modifica.
La Risoluzione sottolinea che, sebbene non obbligatoria, la registrazione dell’accordo è nell’interesse delle parti. Essa conferisce “data certa” all’accordo, rendendolo opponibile ai terzi. Inoltre, l’accordo di riduzione del canone ha effetto sulla determinazione della base imponibile, sia per le imposte di registro che per le imposte dirette.
Da questo esempio capiamo che la possibilità di ridurre il canone di locazione è ora una realtà, ma è fondamentale tenere presente la data di registrazione per garantire la validità fiscale dell’accordo.