Se sei un insegnante alla ricerca di un secondo lavoro, ci sono dei dettagli che dovresti assolutamente conoscere: vediamo cosa prevede la legge italiana.
Chi svolge la professione di docente, deve sapere che ci sono dei limiti da rispettare se ci si vuole dedicare ad un’attività lavorativa extra. Vediamo quali sono nello specifico e quali caratteristiche dovrebbe avere l’impiego secondario.
Di certo tutti pensano, anche senza leggere e approfondire la normativa di riferimento, che un insegnante non possa dare lezioni agli stessi studenti ai quali insegna a scuola, ma non si tratta solo di questo. Vi sono dei limiti specifici, molti dei quali vanno al di là dei divieti che è possibile immaginare con il buon senso.
Insegnanti e seconda professione: che cosa stabilisce la legge in Italia
Sono molti gli insegnanti che desiderano svolgere una seconda professione, un po’ per via degli stipendi, che notoriamente non sono alle stelle, e un po’ per hobby o per passione. Tuttavia, non è semplice riuscire a trovare un impiego secondario che possa permettere di mantenere la propria occupazione e al tempo stesso avere un altro lavoro. Se c’è conflitto di interessi con l’attività professionale secondaria, agli insegnati è fatto divieto di ricoprire la carica.
Per alcuni tipi di impieghi e mansioni, dunque, vige l’assoluta incompatibilità. Mentre è possibile svolgerne altri consentiti dalla legge, previa autorizzazione del dirigente scolastico. Vediamo quali sono i casi in cui ci si può impegnare in un secondo lavoro:
- Attività svolte in qualità di formatore di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- Volontariato;
- Incarichi di revisione contabile;
- Incarichi come amministratore di condominio;
- Attività svolte come libera professione per le quali è prevista l’iscrizione ad un particolare albo professionale.
A questi si aggiungono tutti gli incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e anche le collaborazioni con altri istituti. In tutti i casi, deve trattarsi di un lavoro svolto fuori dall’orario di servizio, di natura occasionale, temporanea, o non svolta come attività professionale.
I lavori, invece, vietati tassativamente agli insegnanti sono quelli normalmente proibiti a tutti gli impiegati della Pubblica Amministrazione. Proprio in qualità di dipendenti pubblici, questi non possono svolgere in nessun caso attività commerciali o industriali, né possono rivestire cariche in società a scopo di lucro. Chiaramente, l’insegnante che ha un secondo lavoro non ammesso dalla legge, rischia di essere sollevato dall’incarico e di perdere dunque il suo posto di lavoro come docente della Pubblica Amministrazione.