Se siete appassionati di natura e volete dedicarvi alla raccolta di funghi nelle Marche, ecco tutte le regole da conoscere per evitare multe.
Con l’autunno arriva anche la stagione di raccolta dei funghi. Se avete intenzione di andare per boschi nella Regione Marche a riempire i vostri panieri di funghi mangerecci dovete conoscere le regole che sono attualmente in vigore. Vi diamo una breve sintesi qui di seguito.
Chiunque può dedicarsi alla raccolta dei funghi su tutto il territorio marchigiano, a patto di seguire la normativa vigente. Allora ecco tutto quello che occorre sapere per evitare multe e denunce, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
Come fare ad essere in regola se ci si vuole dedicare alla raccolta dei funghi nelle Marche
Vediamo cosa occorre fare prima di cominciare la raccolta dei funghi nelle Marche e come ci si deve comportare per essere in regola e non rischiare sanzioni. Prima di tutto dobbiamo precisare che la raccolta dei funghi nella Regione Marche è regolamentata da una norma apposita abbastanza recente. Infatti l’ultimo aggiornamento è risalente al febbraio del 2023.
Cioè stiamo parlando dalla nuova legge regionale sui funghi n. 18 del 28 luglio 2022 dal titolo “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”. Tale testo è stato aggiornato in base alla legge regionale n.3 del 23 febbraio 2023. Quindi non è più valida la precedente legge regionale n.17 del 25 luglio 2001.
Questo regolamento è pensato per preservare il patrimonio naturale locale e incrementare i fattori produttivi nei territori montani marchigiani. Si uniforma alle norme di tutela previste dalla legge statale a protezione dell’ambiente e dell’ecosistema. Perciò sia la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei sono disciplinati come segue.
Chiunque può raccogliere i funghi epigei spontanei in qualsiasi orario compreso dall’alba al tramonto purché si abbia almeno sedici anni e si sia in possesso dell’abilitazione alla raccolta dei funghi e del titolo per la raccolta. Sono esenti le persone che hanno un attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686.
Sono esonerati anche coloro che hanno il tesserino rilasciato a norma dell’articolo 3 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34. Nel caso di persone non residenti nella Regione Marche occorre avere comunque un titolo di abilitazione alla raccolta rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza.
Per ottenere il titolo occorre essere in possesso della ricevuta di pagamento di 20,00 euro per il titolo annuale di raccolta. Sia i residenti che i non residenti devono effettuare il pagamento all’Unione montana di riferimento, nel caso in cui il comune di residenza ricada nella stessa zona di raccolta, o alla Regione, nel caso in cui il comune di residenza non ricada nell’ambito di una Unione montana.
Inoltre i non residenti devono versare una somma da euro 3,00 ad euro 70,00 per l’esercizio di raccolta in base al periodo di validità del titolo, ai comuni delle Unioni montane. Si può pagare anche in modalità telematica oltre che negli esercizi pubblici convenzionati siti nelle stesse Unioni montane.